Provida Mater Ecclesia

COSTITUZIONE APOSTOLICA DI PIO XII

PROVIDA MATER ECCLESIA


Introduzione
1. Con quanta cura e materno affetto la Chiesa Madre provvida,[1] si sia sforzata di rendere sempre più degni del loro celeste proposito ed angelica vocazione[2] e di ordinare sapientemente la vita dei figli della sua predilezione che, consacrando tutta la loro vita a Cristo Signore, liberamente lo seguono per l'ardua via dei consigli evangelici, lo attestano i frequentissimi documenti e monumenti dei Sommi Pontefici, dei Concili e dei Padri, e lo dimostra abbondantemente tutto il corso della storia della disciplina canonica fino ai nostri giorni.

La Chiesa per i fedeli
2. E' certo che fin dai primordi del Cristianesimo, la Chiesa si preoccupò di illustrare col suo magistero, la dottrina e gli esempi di Cristo[3] e degli Apostoli[4] che incitavano alla perfezione, insegnando con sicurezza come si debba condurre e rettamente ordinare la vita dedicata alla perfezione. Con la sua opera poi e col suo ministero favorì e propagò così in¬tensamente la piena dedizione e consacrazione a Cristo, che nei primi tempi, le comunità cristiane offrivano per il seme dei consigli evangelici un terreno buono e ben preparato, che permetteva con sicurezza ottimi frutti;[5] e poco più tardi, come è facile provarlo dai Padri Apostolici e dagli antichi Scrittori ecclesiastici,[6] la professione della vita di perfezione in diverse Chiese fiorì così rigogliosamente, che coloro che vi si dedicavano, cominciarono già a costituire in seno alla società ecclesiastica, come un ordine e una classe sociale propria, chiaramente riconosciuta con nomi diversi (asceti, continenti, vergini ecc.), e da molti approvata ed onorata.[7]
3. Nel corso dei secoli la Chiesa, sempre fedele al suo Sposo, Cristo, e coerente con se stessa, sotto la guida dello Spirito Santo, con passo ininterrotto e deciso, fino all'odierno Codice di Diritto Canonico, adattò ai tempi la dottrina dello "stato di perfezione". Sempre maternamente premurosa verso coloro i quali con animo volenteroso, esternamente e pubblicamente, in diverse maniere professavano la perfezione della vita, non cessò mai di favorirli nel loro santo proposito; e ciò specialmente in due modi. Anzitutto la Chiesa non solo accettò e riconobbe una singolare professione di perfezione, fatta sempre davanti alla Chiesa pubblicamente, come la primitiva e veneranda "benedizione e consacrazione delle vergini"[8] che si faceva con apposita funzione liturgica, ma la confermò pure con speciale sanzione, la difese fortemente, attribuendole inoltre diversi effetti canonici propri. Ma la maggior benevolenza della Chiesa ed una cura singolare, venne con ragione rivolta ed esercitata verso quella piena professione di perfezione più strettamente pubblica che, fin dai primi tempi, dopo la pace di Costantino, veniva emessa in società e collegi con l'autorizzazione, con l'approvazione e per ordine della Chiesa stessa.

Lo stato canonico di perfezione
4. Tutti sanno bene quanto strettamente ed intimamente la storia della santità della Chiesa e dell'apostolato cattolico, sia connessa con la storia dei fasti della vita religiosa canonica, la quale con la grazia dello Spirito Santo, che incessantemente la vivifica, andava crescendo in una mirabile varietà, sempre più irrobustita da una unità ognor più stretta. Non vi è quindi da meravigliarsi se anche nel campo del diritto, seguendo fedelmente la condotta che la sapienza di Dio chiaramente indicava, la Chiesa organizzò e ordinò lo stato canonico di perfezione, cosicché su di esso edificò, come su una delle pietre miliari, l'edificio della disciplina ecclesiastica. Fu così che lo stato pubblico di perfezione venne riconosciuto come uno dei principali stati ecclesiastici, e di esso unicamente la Chiesa ne ha fatto il secondo ordine e grado delle persone canoniche (can. 107). E va attentamente considerato il fatto che mentre negli altri due ordini di persone canoniche, all'istituzione divina si aggiunge anche l'istituzione ecclesiastica, in quanto cioè la Chiesa è società gerarchicamente costituita e ordinata; questa classe dei religiosi, che costituisce un ordine intermedio tra i chierici ed i laici (can. 107), deriva totalmente dalla stretta e totale relazione che ha col fine della Chiesa, cioè la stessa santificazione, che con mezzi adeguati deve essere efficacemente conseguita.
5. Né l'azione della Chiesa si fermò a questo. Ad evitare che la professione pubblica e solenne di santità fosse una cosa vana e non ottenesse il suo scopo, la Chiesa con sempre maggior rigore, non riconobbe mai questo stato di perfezione, se non nelle società da Lei erette ed ordinate, cioè nelle Religioni (can. 488, l ), la cui forma generale e modo di vivere fossero stati da Lei approvati dopo un lungo e maturo esame; e le cui regole fossero state più volte non solo esaminate e vagliate sotto l'aspetto dottrinale ed in astratto, ma anche realmente e di fatto sperimentate. Nel Codice attuale poi tutto questo è stato definito in maniera così severa e assoluta che mai, neppure per eccezione, può sussistere lo stato canonico di perfezione, se la professione dello stesso non è emessa in una Religione approvata dalla Chiesa. Infine la disciplina canonica dello stato di perfezione, in quanto stato pubblico, fu dalla Chiesa così sapientemente ordinata, che per le Religioni clericali, in ciò che in genere si riferisce alla vita clericale dei religiosi, le Religioni tengono le veci delle diocesi e l'iscrizione ad una religione tiene il luogo della incardinazione clericale alla diocesi (can. 111, § l; 115; 585).
6. Dopo che il Codice Piano-Benedettino, nella parte seconda, libro II, dedicata ai religiosi, aveva diligentemente raccolta, riveduta e perfezionata la legislazione dei religiosi ed in molti modi confermato lo stato canonico di perfezione anche sotto l'aspetto pubblico; e, sapientemente portando a termine l'opera incominciata da Leone XIII di f.m. con la immortale costituzione Conditae a Christo[9] aveva ammesso le Congregazioni di voti semplici fra le Religioni strettamente dette, sembrava che null'altro vi fosse da aggiungere nella disciplina dello stato canonico di perfezione. Tuttavia la Chiesa nella sua grande larghezza d'animo e di vedute, con tratto veramente materno, credette bene di aggiungere alla legislazione religiosa come complemento molto opportuno, un breve titolo. In esso (tit. XVII, lib. II) la Chiesa, allo stato canonico di perfezione, volle equiparare in modo abbastanza completo le Società. di essa e spesso anche della società civile molto benemerite, le quali sebbene siano prive di alcuni elementi giuridici necessari per lo stato canonico completo di perfezione, quali per es. i voti pubblici (can. 488, 1 e 7; 487), tuttavia, negli altri elementi che vengono ritenuti essenziali per la vita di perfezione, si avvicinano con somiglianza e relazione molto stretta alle vere Religioni.

Gli "Istituti Secolari"
7. Ordinate così le cose con tanta sapienza, prudenza ed amore, era abbondantemente provveduto a quella moltitudine di anime che, lasciato il mondo, desideravano un nuovo stato canonico strettamente detto, unicamente ed interamente consacrato all'acquisto della perfezione. Ma il Signore infinitamente buono, il Quale, senza accettazione di persone,[10] aveva ripetutamente invitato tutti i fedeli a seguire e praticare dappertutto la perfezione,[11] per mirabile consiglio della sua Divina Provvidenza dispose che anche nel mondo depravato da tanti vizi, specialmente ai nostri giorni, fiorisse ed anche attualmente fioriscano gruppi di anime elette, le quali, accese dal desiderio non solo della perfezione individuale, ma anche per una speciale vocazione, rimanendo nel mondo, potessero trovare ottime forme nuove di associazioni, rispondenti alle necessità dei tempi, nelle quali potessero condurre una vita molto consona all'acquisto della perfezione.
8. Raccomandando caldamente alla prudenza ed alla cura dei Direttori spirituali i nobili sforzi dei singoli nell'acquisto della perfezione per quanto riguarda il loro interno, Ci rivolgiamo ora a quelle Associazioni le quali intendono e si sforzano di guidare i loro soci nella via di una solida perfezione anche di fronte alla Chiesa, nel foro così detto esterno. Non intendiamo trattare ora di tutte le Associazioni che sinceramente tendono alla perfezione cristiana nel mondo; ma soltanto di quelle che, sia per la loro interna costituzione, sia per la loro ordinazione gerarchica, e per la totale dedizione che esigono dai loro membri propriamente detti e per la professione dei consigli evangelici, e nel modo di esercitare il ministero e l'apostolato, maggiormente si avvicinano, quanto alla sostanza, agli stati canonici di perfezione e specialmente alle Società senza voti pubblici (tit. XVII), pur senza la vita comune religiosa, ma usando altre forme esterne.
9. Queste Associazioni, che d'ora in poi saranno chiamate "Istituti Secolari", cominciarono a sorgere nella prima metà del secolo scorso non senza una speciale ispirazione della Divina Provvidenza, con lo scopo di osservare fedelmente nel mondo i consigli evangelici, e attendere con maggior libertà a quelle opere di carità che per la nequizia dei tempi le famiglie religiose erano del tutto o in parte impedite di compiere".[12]
E poiché i più antichi di questi Istituti diedero buona prova di sé e coi fatti e con le opere comprovarono che con una severa e prudente selezione dei membri, con una accurata e sufficientemente lunga formazione, con un adeguato, austero ed insieme agile regime di vita anche nel mondo, se vi è una speciale vocazione divina, con l'aiuto della grazia, si può con certezza conseguire una intima ed efficace consacrazione di se stesso al Signore, non solo interna, ma anche esterna e quasi come quella dei religiosi, e che si ha così un mezzo molto adatto di penetrazione e di apostolato, ne venne "che queste Associazioni di fedeli furono dalla Santa Sede più volte lodate, non altrimenti che le Congregazioni Religiose".[13]

Fecondità degli Istituti Secolari
10. Man mano che questi Istituti fiorirono, apparve sempre più chiaramente come in parecchi modi essi potessero portare alla Chiesa ed alle anime un aiuto efficace. Questi Istituti possono con facilità essere utili per una pratica seria della vita di perfezione in ogni tempo ed ogni luogo; in più casi, gioveranno per abbracciare tale vita di perfezione, quando la vita religiosa canonica non è possibile o conveniente; per rinnovare cristianamente le famiglie, le professioni e la società civile, con il contatto intimo e quotidiano di una vita perfettamente e totalmente consacrata alla perfezione; per l'esercizio di un apostolato multiforme e per svolgere altri ministeri in luoghi, tempi e circostanze in cui i Sacerdoti e i Religiosi o non potrebbero esercitarli affatto o molto difficilmente. D'altra parte l'esperienza non nasconde le difficoltà e i pericoli di questa vita di perfezione liberamente condotta, senza il presidio esterno della veste religiosa e della vita comune, senza la vigilanza degli Ordinari, dai quali poteva essere facilmente ignorata, e senza la vigilanza dei superiori stessi, i quali spesso erano lontani. Si cominciò a disputare anche della natura giuridica di questi Istituti e della mente della Santa Sede nell'approvarli. Al riguardo crediamo opportuno ricordare il decreto Ecclesia Catholica della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, confermato dal Nostro Predecessore di f. m. Leone XIII, in data 11 agosto 1889.[14] In essa non era proibita la lode e l'approvazione di questi Istituti; si stabiliva però che quando la Sacra Congregazione lodava o approvava questi Istituti, intendeva lodarli e approvarli "non come Religioni di voti solenni, o vere Congregazioni di voti semplici, ma soltanto come pie Associazioni nelle quali, oltre alla mancanza degli altri requisiti richiesti dalla disciplina ecclesiastica vigente, non si emette una professione religiosa propriamente detta: ed i voti che eventualmente vi si facciano, sono privati, non pubblici, accettati cioè dal legittimo Superiore a nome della Chiesa". Inoltre questi sodalizi - aggiungeva la Sacra Congregazione - vengono lodati ed approvati con questa essenziale condizione, che siano pienamente e perfettamente noti ai propri Ordinari, e totalmente soggetti alla loro giurisdizione. Queste prescrizioni e dichiarazioni della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari contribuirono molto a determinare la natura giuridica di questi Istituti, e servirono ad ordinare l'evoluzione e il progresso, senza però ostacolarlo.
11. In questo nostro secolo gli Istituti Secolari si sono silenziosamente moltiplicati, ed hanno assunto molteplici forme sia autonome, sia in diverso modo aggregati ad altre Religioni o Società. Di esse non si occupa affatto la Costituzione Apostolica Conditae a Christo, la quale tratta solamente delle Congregazioni religiose. Anche il Codice di Diritto Canonico, di proposito nulla stabilì riguardo a questi Istituti, e ciò che avrebbe potuto essere stabilito al riguardo, non essendo ancora sufficientemente maturo, lo rimandò alla legislazione futura.

Approvazione dello statuto generale degli Istituti Secolari
12. Tutte queste cose Noi ripetutamente siamo andati meditando, spinti dalla coscienza del Nostro ufficio e dal paterno affetto che Ci porta a quelle anime, che stando nel mondo tendono alla perfezione con tanta generosità. Spesso Ci siamo soffermati su queste cose con l'intento di dare una oculata e severa discriminazione di queste società, affinché fossero riconosciute come veri Istituti, quelle che professano una vita di autentica perfezione; affinché fossero evitati i pericoli di sempre nuovi Istituti, che spesso vengono fondati imprudentemente e sconsigliatamente; mentre, invece, conseguissero quella particolare costituzione giuridica che rispondesse pienamente alla loro natura, al loro scopo e al loro ambiente, quegli Istituti che meritassero l'approvazione. E' così che abbiamo pensato e decretato di fare per gli Istituti Secolari quello che il Nostro antecessore di f. m. Leone XIII fece, tanto prudentemente e sapientemente, per le Congregazioni di voti semplici con la Costituzione Apostolica Conditae a Christo.[15] Pertanto con la presente Lettera Noi approviamo lo Statuto generale degli Istituti Secolari; Statuto che fu esaminato, per quello che ad essa compete, dalla suprema Sacra Congregazione del S. Officio, e che per Nostro comando e sotto la Nostra guida, fu accuratamente ordinato e completato dalla Sacra Congregazione dei Religiosi; e tutto quello che qui segue, noi lo dichiariamo, lo decretiamo e costituiamo con la Nostra Autorità Apostolica.
Ciò stabilito, per l'esecuzione di quanto è stato sopra costituito, deputiamo la Sacra Congregazione dei Religiosi con tutte le facoltà necessarie ed opportune.

Legge peculiare degli Istituti Secolari
Art. I - Le società, clericali o laicali, i cui membri, vivendo nel mondo, professano i consigli evangelici per acquistare la perfezione cristiana e per esercitare pienamente l'apostolato, affinché si possano adeguatamente distinguere dalle altre comuni Associazioni di fedeli (C. I. C., p. III, I. II) si chiamano, con nome loro proprio "Istituti" o "Istituti Secolari", e sono soggetti alle norme della presente Costituzione Apostolica.

Art. II - § 1. Gli Istituti Secolari, poiché non ammettono i tre voti pubblici di Religione (cann. 1308, § 1; 488, 1°), e non esigono la vita comune, cioè la dimora sotto il medesimo tetto per tutti i membri a norma dei canoni (cann. 487ss., 673ss.):
1° - Giuridicamente, per regola, non sono né si possono dire Religioni (cann. 487 e 488, 1°) o Società di vita comune (can. 673 § 1).
2° - Non sono tenuti al diritto proprio e particolare delle Religioni e delle Società di vita comune e neppure possono usarne, se non in quanto qualche prescritto di tale diritto, specialmente di quello che usano le Società senza voti pubblici, per eccezione sia stato loro legittimamente adattato ed applicato.
§ 2. Gli Istituti, salve le norme comuni di diritto canonico che li riguardano, sono retti, come da legislazione propria maggiormente rispondente alla loro natura e condizione, dai seguenti prescritti:
1° - Dalle norme generali della presente Costituzione Apostolica, che costituiscono come lo Statuto proprio di tutti gli Istituti Secolari.
2° - Dalle norme che la Sacra Congregazione dei Religiosi, secondo la necessità lo richieda o l'esperienza suggerisca, crederà bene di pubblicare per tutti o solamente per alcuni di questi Istituti, sia interpretando la Costituzione Apostolica, sia perfezionandola o applicandola.
3° - Dalle Costituzioni particolari approvate a norma degli articoli seguenti (art. V-VIII), che adattino prudentemente le norme generali e particolari di diritto sopra descritte (ai nn. 1° e 2°), agli scopi dei singoli Istituti, alle loro necessità, e alle circostanze tra loro tanto diverse.

Art. III - § 1. Perché una pia Associazione di fedeli possa ottenere la erezione in Istituto Secolare a norma degli articoli seguenti, oltre gli altri requisiti comuni, deve avere anche questi (§§ 2 e 4):
§ 2. Circa la consacrazione della vita e la professione di perfezione cristiana, i soci che desiderano ascriversi agli Istituti come membri in senso stretto, oltre che praticare quegli esercizi di pietà e di abnegazione che sono necessari a tutti coloro che aspirano alla perfezione della vita cristiana, devono inoltre ad essa efficacemente tendere nel modo particolare che qui viene indicato:
1° - Con la professione del celibato e perfetta castità, fatta davanti a Dio, e confermata con voto, giuramento o consacrazione che obblighi in coscienza a norma delle costituzioni.
2° - Col voto o promessa di obbedienza, cosicché legati da un vincolo stabile, si dedichino totalmente a Dio ed alle opere di carità o di apostolato, e in tutto siano sempre moralmente sotto la mano e la guida dei Superiori, a norma delle Costituzioni.
3° - Col voto o promessa di povertà, in forza della quale l'uso dei beni temporali non sia libero, ma sia definito e limitato a norma delle Costituzioni.
§ 3. Circa l'incorporazione dei soci al proprio Istituto ed il vincolo che da essa nasce, occorre che il vincolo che unisce l'Istituto Secolare coi suoi membri propriamente detti, sia:
1° - Stabile, a norma delle Costituzioni, perpetuo o temporaneo, da rinnovarsi scaduto il tempo (can. 488, 1°);
2° - Mutuo e pieno, di modo che, a norma delle Costituzioni, il socio si dia interamente all'Istituto e l'Istituto abbia cura del socio e ne risponda.
§ 4. Circa le sedi e le case comuni degli Istituti. Sebbene gli Istituti Secolari non impongano a tutti i loro membri la vita comune e cioè l'abitazione sotto il medesimo tetto a norma del diritto (art. II, § 1), tuttavia, secondo la necessità o utilità, è necessario abbiano una o più case comuni, nelle quali:
1° - Possano risiedere coloro che hanno il governo dell'Istituto, specialmente quello generale o regionale.
2° - Possano abitare o radunarsi i soci, per ricevere o completare la formazione, per fare gli Esercizi spirituali ed altre pratiche del genere.
3° - Si possano ricoverare i soci che per malattia o per altre circostanze non possono provvedere a se stessi, o per i quali non è conveniente restare in privato a casa propria o presso gli altri.

Art. IV - § 1. Gli Istituti Secolari (art. I) dipendono dalla Sacra Congregazione dei Religiosi, salvi i diritti della Sacra Congregazione di Propaganda Fide, a norma del can. 252, § 3, circa le Società e Seminari destinati alle Missioni.
§ 2. Le Associazioni che non hanno la natura o non perseguono un fine come descritto nell'art. I, come anche quelle che mancano di qualche elemento stabilito nella presente Costituzione Apostolica agli art. I e III, sono rette dal diritto delle Associazioni dei fedeli di cui al can. 684 e seguenti, e dipendono dalla Sacra Congregazione del Concilio, salvo il prescritto del can. 252, § 3, circa i territori di missione.

Art. V - § 1. I Vescovi, e non i Vicari Capitolari o Generali, possono fondare o erigere in persona morale, a norma del can.100, §§ 1 e 2, gli lstituti Secolari.
§ 2. Però i Vescovi non fondino né permettano che siano fondati questi Istituti, senza consultare la Sacra Congregazione dei Religiosi a norma del canone 492, § 1, e articoli che seguono.

Art. VI - § 1. Affinché la Sacra Congregazione dei Religiosi conceda ai Vescovi che ne avranno fatto domanda a norma dell'art. V, § 2, la licenza di erigere questi Istituti, essa deve essere informata circa quanto si richiede secondo le Norme date dalla stessa Sacra Congregazione (nn. 3-5) per la erezione delle Congregazioni e delle Società di vita comune di diritto diocesano - facendo però le dovute applicazioni del caso - e circa tutti gli altri elementi che sono stati stabiliti dallo stile e dalla prassi della stessa Sacra Congregazione, o che saranno in seguito stabiliti.
§ 2. Una volta ottenuta la licenza della Sacra Congregazione dei Religiosi, nulla impedisce che i Vescovi usino liberamente del loro diritto e facciano l'erezione. Non omettano poi di mandare alla medesima Sacra Congregazione notizia ufficiale dell'avvenuta erezione.

Art. VII - § 1. Gli Istituti Secolari che hanno ottenuto dalla Santa Sede l'approvazione, o il decreto di lode, sono di diritto pontificio (can. 488, 3; 673, § 2).
§ 2. Perché gli Istituti di diritto diocesano possano ottenere il decreto di lode o di approvazione, in generale si richiede - fatte le dovute applicazioni del caso a giudizio della Sacra Congregazione dei Religiosi - ciò che le Norme (n. 6s.), lo stile e la prassi della Sacra Congregazione prescrivono per le Congregazioni e le Società di vita comune, o che in seguito sarà ancora stabilito.
§ 3. Per la prima approvazione di questi Istituti e delle loro Costituzioni, e se il caso lo richieda, per una ulteriore e definitiva approvazione, si procederà in questo modo:
1° - Si farà una prima discussione della causa, preparata al modo solito ed illustrata dallo studio e dal voto di almeno un consultore, nella Commissione dei consultori, sotto la guida dell'eccellentissimo Segretario della Sacra Congregazione o di altro che ne faccia le veci.
2° - Poi tutta la questione sarà sottoposta all'esame e alla decisione del Congresso plenario della Sacra Congregazione, presieduto dall'eminentissimo Cardinale Prefetto, invitando per un esame più diligente della causa, secondo che la necessità od utilità suggerisce, Consultori maggiormente periti.
3° - La risoluzione del Congresso sarà riferita in udienza al Santo Padre dall'eminentissimo Cardinale Prefetto, e dall'eccellentissimo Segretario, e sottomessa al suo supremo giudizio.
Art. VIII - Gli Istituti Secolari, oltre che alle proprie leggi se ce ne sono o che verranno in seguito date, sono soggetti agli Ordinari a norma del diritto vigente per le Congregazioni e Società di vita comune non esenti.
Art. IX - Il governo interno degli Istituti Secolari, può essere ordinato gerarchicamente a guisa del governo delle Religioni e delle Società di vita comune con le dovute applicazioni del caso a giudizio della Sacra Congregazione dei Religiosi, secondo richiedano la natura, i fini e le circostanze degli Istituti medesimi.

Art. X - Riguardo ai diritti e agli obblighi degli Istituti che già sono stati fondati dai Vescovi, col permesso della Santa Sede, oppure dalla Santa Sede stessa furono approvati, la presente Costituzione Apostolica nulla cambia.

Queste cose decretiamo, dichiariamo, sanzioniamo; decretando inoltre che questa Costituzione Apostolica è e deve sempre rimanere ferma, valida ed efficace, avere e conseguire pienamente tutti i suoi effetti, nonostante qualunque cosa contraria, anche degna di specialissima menzione. A nessuno sia lecito violare o temerariamente contravvenire a questa Costituzione da Noi promulgata.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 2 febbraio, festa della Purificazione della beata Vergine Maria, nell'anno 1947, ottavo del Nostro Pontificato.
PIO XII


________________________________________
[1] Pio XI, Messaggio radiofonico, 12 Febbraio 1931, R.C.R., 1931, p. 89
[2] Cfr. Tertullianus, Ad uxorem, lib. 1, c. IV (PL, 1, 1281): Ambrosius, De Virginibus, I, 3, 11 (PL. XVI, 202): Eucherius Lugdun., Exhortatio ad Monachos I (PL, L, 865); Bernardus, Epistola CDXLIX (PL, CLXXXII, 641); Id.. Apologia ad Guillelmum, c. X (PL, CLXXXII, 912
[3] Mt l6, 24; 19,10-12,16-21; Mc 10, 17-21, 23-30; Lc 18, 18-22, 24-29; 20, 34-36
[4] I Cor 7, 25-35, 37-38, 40; Mt 19,27; Mc 10,28; Lc 18, 28; At 21,8-9; Ap 14, 4-5
[5] Lc 8, 15; At 4, 32, 34-35; 1 Cor 7, 25-35, 37-38, 40; Eusebius, Historia ecclesiastica, III 39 (PG, XX, 297
[6] Ignatius. Ad Polycarp., V (PG, V, 724); Polycarpus, Ad Philippen., V, 3 (PG. V, 1009). Iustinus Philosophus. Apologia I Pro christianis (PG. VI, 349); Clemens Alexandrinus, Stromata (PG, VIII, 24); Hypopolitus. In Proverb. (PG, X, 628); Id. De Virgine Corinthiaca (PG, X, 871-874); Origenes, In Num hom., II, 1 (PG, XII. 590); Methodius, Convivium decem virginum (PG, XVIII, 27-220); Tertullianus, Ad uxorem lib., I, c. VII-VIII (PL, I, 1286-1287); Id., De resurrectione carnis, c. VIII (PL II, 806); Cyprianus, Epistola XXXVI (PL. IV. 327); Id., Epist. LXIII, 11 (PL, IV, 366), Id., Testimon. Adv. Iudeos., lib. III, c. LXXIV (PL, IV, 771); Ambrosius, De Viduis, II, 9 et sqq. (PL, XVI, 250-251); Cassianus, De tribus generibus monachorum, V (PL, XLIX. 1094); Athenagoras, Legatio pro christianis (PG, VI, 965)
[7] At 21,8-10; cfr: Ignatius Antioch., Ad Smyrn. XIII (PG, V, 717); Id.. Ad Polyc. V (PG, V, 723); Tertullianus, De Virginibus velandis (PL, II, 935 sqq.); Cyprianus, De habitu virginum, II (PL, IV, 443); Hieronymus, Epistola LVIII, 4-6 (PL, XXII, 582-583); Augustinùs, Sermo CCXIV (PL, XXXVIII, 1070); Id., Contra Faustum Manichaeum, lib. V, c. IX (PL, XLII. 226)
[8] Cfr. Optatus, De schismate donatistarum lib. VI (PL, XI, 1071 sqq.); Pontificale Romanum; II: De benedictione et consacratione Virginum
[9] Cost."Conditae a Christo Ecclesiae", 8 dic. 1900 cfr. Leonis XIII, Acta, vol. XX, p. 317-327
[10] 2 Par 19,7; Rm 2,11; Ef 6,9; Col 3,25;
[11] Mt 5,48; 19,12; Col. 4,12; Gc 1,4
[12] S.C. Episcoporum et Regularium dec."Ecclesia Catholica", d. 11 augusti 1889; cfr. A.S.S., XXIII. 634
[13] S.C. Episcoporum et Regularium dec. "Ecclesia Catholica".
[14] Cfr. A.S.S. XXIII, 634
[15] Cfr. Leonis XIII, Acta, vol. XX, p. 317-327.